Nel nostro ordinamento giuridico solo mediante testamento è possibile indicare le persone e le relative quote patrimoniali facenti parte di una Successione ereditaria e teniamo sempre in considerazione anche che le norme in vigore preservano, in caso di assenza di un testamento valido, colori i quali, in virtù di un grado di parentela (coniuge, figli e ascendenti fino ad un massimo del 6°grado) sono tutelate dalla cosiddetta “quota di legittima”.

Testamento

_ testamento scritto (si conferma quindi la non validità di un testamento espresso solamente nella forma “orale”)

_ testamento redatto da persona maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e volere

 che potranno formalmente definirsi unicamente mediante una delle tre modalità differenti di testamento :

_ Olografo

_ Pubblico

_ Segreto

La normativa non prevede l’invalidità del testamento che infatti risulta valido ed efficace qualora siano presenti le condizioni sopra esposte; tuttavia, prevede la cosiddetta Azione di Riduzione e cioè il ricorso in giudizio che stabilisca la presenza o meno di una lesione della quota di legittima degli eredi legittimari laddove ricordiamolo, si definisce erede legittimario colui che, in virtù di un rapporto di stretta familiarità è tutelato dalle legge che gli riserva una “determinata” quota del patrimonio del familiare deceduto.